1. Presso l'ACS è istituito il collegio dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti e composto da ulteriori cinque membri nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con le seguenti modalità:
a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;
b) uno su proposta delle Commissioni competenti in materia di affari esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
c) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
d) uno su proposta del direttore generale dell'ACS.
2. Il collegio dei revisori dei conti vigila sul buon andamento amministrativo, finanziario e contabile dell'ACS, tenendo presenti le finalità di cui all'articolo 1.