Art. 15.
(Collegio dei revisori dei conti).

      1. Presso l'ACS è istituito il collegio dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti e composto da ulteriori cinque membri nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con le seguenti modalità:

          a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;

          b) uno su proposta delle Commissioni competenti in materia di affari esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

          c) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Pag. 23

          d) uno su proposta del direttore generale dell'ACS.

      2. Il collegio dei revisori dei conti vigila sul buon andamento amministrativo, finanziario e contabile dell'ACS, tenendo presenti le finalità di cui all'articolo 1.